E' vittoria anche in grado di appello per l'Avv. Silvia Maggini.
Il Tribunale di Firenze, Dott. Ghelardini, in grado di appello, con la sentenza n. 2440/2017 del 04.07.2017 in merito all’applicazione dell’Iva sulla tassa dei rifiuti, ha riconosciuto l’illegittimità dell’IVA che finiva in bolletta e che l’utente non avrebbe dovuto pagare, confermando, così, quanto già stabilito dal Giudice di Pace di Firenze, Dott.ssa Mereu.
Partendo dal fatto che la TIA viene pagata da tutti coloro che occupano locali a uso privato, a tal proposito, il Tribunale adito evidenzia che la TIA copre non solo il servizio fornito ai singoli ma anche quelli forniti alla collettività finanziando per legge anche i costi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza che sono sulle strade, aree pubbliche o soggetto a uso pubblico. Con l’applicazione della TIA, quindi, si viene a operare una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sui gruppi sociali che dagli stessi traggono un beneficio. Da qui la sua natura tributaria: la cosiddetta tassa di scopo (Cass. Civ. del 05/03/2009, n. 5297; Corte Cost. 238/2009) e, conseguentemente, la non assoggettabilità della TIA ad IVA.
Il Tribunale di Firenze, con la pronuncia in commento, ha così respinto il ricorso in appello della Società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani.