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  • Avv. Silvia Maggini

Danno da ricovero in struttura ospedaliera: contratto di spedalità


L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del riconvero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalià, in base al quale la stessa struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurguche, ma si estende ad una serie di prestazioni, quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature teniche necessarie, nonchè di quelle latu sensu alberghiere. La responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1228 c.c. anche nei rapporti tra medico e struttura ( Cass. Civile, Sez. III, n. 19541 del 30.09.2015 )

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